Cirò- Il Tribunale di
Crotone ha rigettato la richiesta di incandidabilità formulata all’indomani
dello scioglimento del Consiglio Comunale di Cirò, dal Ministro dell’interno.
Secondo il Tribunale di Crotone non sussistono, nella
fattispecie, gli elementi concreti univoci e rilevanti richiesti dall’ art. 143
del Testo Unico Enti locali D.lgs. 267/2000.
Pertanto l’ex Sindaco Caruso e i consiglieri comunali
Mazziotti, De Fine e Durante sono candidabili.
Nota dell’Ex Sindaco Mario Caruso
“Abbiamo sempre ribadito la
nostra fiducia nella giustizia. Ora non possiamo che esprimere viva
soddisfazione di fronte a questa sentenza del Tribunale di Crotone che, per le
motivazioni contenute, evidenzia come la decisone adottata per lo scioglimento
del consiglio comunale di Cirò non sia stata ponderata”.
Questa la Sintesi della sentenza
nella nota dell’ex sindaco Caruso:” Con Sentenza del 19/11/2014, depositata
in data 11/12/2014 nel procedimento n. 598/2014, il Tribunale di Crotone ha
rigettato la richiesta di incandidabilità
formulata ai sensi dell’art. 143 comma 11 del D.lgs. 267/2000, dal
Ministero dell’Interno nei confronti dell’ex Sindaco di Cirò Avv. Mario Caruso
e dei consiglieri comunali, Mazziotti Giuseppe, Durante Francesco e De Fine
Francesco. La richiesta scaturisce a seguito dello scioglimento del Consiglio Comunale di Cirò per sospetto
condizionamento mafioso avvenuto con DPR in data 21/10/2013, su proposta del
Ministero dell’Interno a seguito della relazione della Commissione di indagine
fatta propria dal Prefetto di Crotone.
Con ordinanza del 17/04/2014, il Tribunale disponeva
l’integrazione del contradditorio nei confronti degli altri consiglieri
comunali Paletta Francesco, Romano Mario, Frustillo Rosaria e Siciliani
Giuseppe.
All’udienza del 25/06/2014, si costituivano i consiglieri
Avv.ti Caruso Mario e Paletta Francesco
resistendo in giudizio di persona avendone le qualità di legge, mentre
gli avv.ti Pina Scigliano e Caterina Bilotti per i consiglieri Mazziotti
Giuseppe, Durante Francesco, De Fine Francesco e Romano Mario. I consiglieri
Frustillo Rosaria e Siciliani Giuseppe rimasero contumaci.
In sintesi il Tribunale di Crotone in composizione
collegiale dott.ssa Maria Luisa Mingrone Presidente, dott.ssa Rossella Nocera Giudice, dott. Vladimiro
Gloria Giudice relatore, ha rigettato la proposta di incandidabilità, stante
l’insussistenza degli elementi concreti, univoci e rilevanti richiesti dalla
norma di legge.
Il collegio ha aderito all’orientamento giurisprudenziale in
materia di incandidabilità soggettiva come misura a carattere prevenzionale e
non sanzionatorio delimitando la decisione solo nei confronti dei soggetti
citati nella memoria dell’Avvocatura dello Stato ( Caruso, Mazziotti, De Fine
Durante).
Analizzando il quadro generale delle contestazioni mosse, il
Tribunale di Crotone ha affermato l’insussistente del legame di parentele e
frequentazioni in assenza di riscontri oggettivi. Al pari, ha ritenuto
irrilevante la vicenda della laurea di un dipendente poiché espressamente
prevista dalle norme e autorizzata non dagli amministratori disciolti ma con
delibera commissariale.
Anche la presunta
contestazione sul mancato utilizzo delle cautele antimafia, sono state
ritenute insussistenti, essendo stata applicata dall’amministrazione disciolta
la normativa al tempo in vigore. Ancora, il Tribunale di Crotone ha smontato i
presunti condizionamenti di M.F e L.C.,
in quanto insussistenti, poiché soggetti assolti dalle operazioni di
polizia enunciate e risarciti dallo Stato. Quanto ai rilievi sulle somme urgenze,
il Tribunale, ha evidenziato la confusione operata nella relazione di
scioglimento tra, somme urgenze legittimamente operate a seguito di ordinanza
sindacale e lavori urgenti demandati agli organi di gestione. Sul punto, il
Tribunale evidenzia altresì, il legittimo uso della procedura utilizzata nei
confronti di diverse ditte che sono risultate, tra l’altro, destinatari di
provvedimenti non ostativi in materia di cautela antimafia.
Osserva il Tribunale che anche negli affidamenti in urgenza,
l’ente si è garantito, attraverso l’utilizzo degli strumenti amministrativi di
autotutela azionati in presenza di accertamenti irripetibili.
Per quanto riguarda l’assunzione di un dipendente come
necroforo, il Tribunale ha sostenuto a parte l’irrilevanza, dei pregiudizi
insussistenti nei confronti di M.F., la corretta procedura di assunzione che,
non si è limita al solo dipendente in questione, ma a ben otto posizioni, tra
tempo determinato, part- time e tempo indeterminato.
L’esigenza di previsione, nella pianta organica del profilo
professionale suddetto, è legittimata dall’aumento delle entrate cimiteriali e
dall’esigenza di controlli in tale settore.
Sotto il profilo soggettivo, del pari, le alienazioni e i
fitti dei terreni richiamate nella relazione di scioglimento non presentano gli
elementi concreti, univoci e rilevanti, atteso che, queste sono state di gran
numero maggiore rispetto a quelle richiamate nella relazione di scioglimento e,
che, ad ogni modo, sono state indirizzate a soggetti detentori senza titolo di
immobili comunali, legittimando l’azione amministrativa di regolarizzazione
delle posizioni secondo legge e comunque irrilevanti ai fini dell’art. 143
T.U.E.L.
Il Tribunale ritorna, infine, sulla friabilità dei legami
parentali attribuiti ad alcuni consiglieri, tra cui ROMANO, non citato dall’Avvocatura dello Stato nel
procedimento di incandidabilità. Nello specifico, rivela la circostanza di un
centro abitato di piccole dimensioni, la palese assenza di circostanze e
condotte specifiche di favoritismo, onde evitare ( dice il Tribunale) di anticipare in maniera inammissibile la
soglia del sospetto “latu sensu”, altrimenti, si dovrebbe propendere per un
privazione definitiva del diritto all’elettorato passivo ove i presunti legami
parentali fossero da soli rilevanti.
Conclude il Tribunale, alla luce della normativa richiamata,
mancano gli elementi concreti, univoci e rilevanti per legittimare la richiesta
del Ministero, che va rigettata, con condanna del Ministero alla rifusione
delle spese processuali in favore delle controparti”.