martedì 4 febbraio 2014

Cirò- I cittadini che versano in situazioni di difficoltà economica, in possesso di determinati requisiti(ISEE) potranno presentare una documentata istanza di rateizzazione della Tares 2013,



Cirò- I cittadini che versano in situazioni di difficoltà economica, in possesso di determinati  requisiti(ISEE) potranno  presentare una documentata istanza di rateizzazione della Tares 2013, presso i competenti uffici comunali entro e non oltre il 25 febbraio. E’ quanto ha deciso la commissione straordinaria a seguito dell’ incontro tenutosi presso il palazzo Comunale lo scorso 29 gennaio con le organizzazioni sindacali e una delegazione di cittadini, la cui maggior parte oggi, per effetto della perdurante situazione di crisi che coinvolge da tempo l’intero territorio nazionale, ha ormai assunto i connotati di un pressante disagio e di malessere per fasce sempre più ampie di popolazione, spesso non più in grado di far fronte alle quotidiane esigenze di vita. Pertanto, si legge  in una nota diffusa dai commissari prefettizi del comune di Cirò- si è concordato, d’intesa con il Responsabile del servizio Tributi di questo Comune, di prevedere, nei confronti di coloro che si trovino in situazioni di precarietà economica, la possibilità di una rateizzazione degli importi del tributo relativi all’anno 2013, escludendo dal beneficio della rateazione la maggiorazione per i servizi indivisibili a favore dello Stato. A tal fine, prosegue-  il responsabile del servizio tributi, con propria determina ha fissato i criteri che danno luogo all’accoglimento della domanda di rateizzazione e cioè: Il contribuente che si trova in una situazione di obiettiva difficoltà di adempiere, previa istanza scritta da inoltrare in carta libera al funzionario responsabile d’ imposta, con allegata Certificazione ISEE del nucleo familiare riferita ai redditi 2012, previa verifica degli uffici preposti e il cui Reddito ISEE rientri nella soglia di povertà relativa calcolata sulla base dell’ampiezza della famiglia, definita dall’ISTAT per l’anno 2012 (DGR n. 39/9 del 26.09.2013), come riportato nella seguente tabella:

AMPIEZZA DELLA FAMIGLIA
COEFFICIENTI
SOGLIA POVERTÀ MENSILE ISTAT
SOGLIA DI POVERTÀ ANNUALE
SOGLIA DI POVERTÀ ISEE
1 COMPONENTE
0,60
594,53
7.134,36
7.134,00
2 COMPONENTI
1,00
990,88
11.890,56
7.573,00
3 COMPONENTI
1,33
1.317,87
15.814,44
7.752,00
4 COMPONENTI
1,63
1.615,13
19.381,56
7.878,00
5 COMPONENTI
1,90
1.882,67
22.592,04
7.927,00
6 COMPONENTI
2,16
2.140,30
25.683,60
8.026,00

Queste le tipologie dilazione:
fino a € 150,00 non si procede a rateazione (esclusa la maggiorazione statale);
da € 151,00 fino a € 300,00 fino a 2 rate mensili (esclusa la maggiorazione statale);
da € 301,00 fino a € 500,00 fino a 3 rate mensili (esclusa la maggiorazione statale);
da € 501,00 fino a € 10.000,00 fino a 4 rate mensili(esclusa la maggiorazione statale);
Queste invece le scadenze rate:
Dilazione 2 rate: 28 febbraio; 31 aprile 2014;
Dilazione 3 rate: 28 febbraio; 31 aprile; 30 giugno 2014;
Dilazione 4 rate: 28 febbraio; 31 aprile; 30 giugno; 31agosto 2014.
Altre disposizioni a riguardo: Inclusione nel pagamento della prima rata con scadenza 28 febbraio  della maggiorazione di € 0,30 al metro quadrato di esclusiva competenze dello Stato;
Definizione dell’accoglimento della domanda di dilazione cui i contribuente dovrà personalmente accertarsi recandosi presso l’Ufficio Tributi entro il 25 febbraio; .Il beneficio concesso della maggiore rateazione decade al mancato pagamento di 1 rata consecutiva;  La scadenza della seconda rata e delle successive sono fissate all'ultimo giorno del mese e che sono di pari importo salvo variazioni di lieve entità per semplicità di calcolo e arrotondamento;  Alla scadenza della rateazione il contribuente dovrà consegnare al funzionario responsabile dell’ufficio tributi, copia dei modelli di pagamento quietanzati onde poter permettere l'aggiornamento della banca dati e provvedere alla corretta compilazione del ruolo;  I mancati versamenti, anche non esibiti, entro il termine finale della rateazione saranno oggetto di sanzione e interessi per la differenza non versata.